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L’oua sulla geografia giudiziaria: punti critici e positivi della relazione ministeriale

Con comunicato stampa diffuso il 23 aprile, l’Organismo unitario dell’avvocatura ha pubblicato un documento, approvato nel corso dell’Assemblea dell’associazione tenuta il 20 e 21 aprile a Roma, sulla revisione della geografia giudiziaria alla luce del recente testo di riforma presentato dai tecnici del ministero della Giustizia.

Nel documento vengono evidenziate le principali criticità e positività della proposta ministeriale nonché le proposte dell’avvocatura per il recupero di efficienza, "senza perdere efficacia e comprimere i diritti".

Tra gli aspetti positivi della relazione, l’Oua ricorda l’opportunità segnalata dalla Commissione ministeriale di procedere all’istituzione di nuovi tribunali, “i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla soppressione”. Condivisibile da parte degli avvocati anche l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle Procure, la ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico interno di lavoro, la valorizzazione di tutti gli strumenti telematici.

Tra i punti critici segnalati dall’Oua si evidenzia: la preventiva individuazione della riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere l’efficienza e il risparmio; l’individuazione nel tribunale provinciale del pilastro del reticolo giudiziale; l’aver individuato nel numero degli organici, in particolare 20 magistrati, un criterio di “immunizzazione”; l’aver omesso ogni preventiva indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio.

A fonte di ciò l’Oua propone di:
- elaborare un disegno puntuale, complessivo e non parcellizzato della nuova geografia giudiziaria;
- ridistribuire il territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri e, ove possibile, a seguito del loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale;
- rivisitare l’attuale criterio adottato per sopprimere tutti gli uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio della preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP;
- applicare l’istituto della coassegnazione dei giudici;
- procedere ad una ridistribuzione preventiva del territorio.