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Prelazione del credito

Prelazione del creditore ipotecario estesa anche ai frutti civili

Con la sentenza n. 11025 del 9 maggio 2013, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui la prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento; ciò – spiega la Corte - tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell’esecuzione concorsuale, di una previsione contraria od incompatibile con tale estensione operante nell’ambito dell’esecuzione individuale.

Ed infatti, proprio in mancanza di disposizioni contrarie ovvero di una disciplina incompatibile, nulla osta a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare, la quale, come è noto, non è che “una complessa forma di esecuzione regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo e autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva”.