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Scudo fiscale: il monitoraggio attraverso i quadri rw (unico) e so (770)

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 45 del 13 settembre 2010, integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico (quadro RW) e 770 (quadro SO) per il monitoraggio fiscale. Interessa sia i contribuenti che detengono attivita` estere di natura finanziaria e investimenti oltreconfine, sia gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attivita` finanziarie.

L’obbligo di compilare il quadro RW di Unico e` riservato a: persone fisiche, enti non commerciali, societa` semplici e soggetti equiparati, comunque residenti in Italia.

Restano esclusi: enti commerciali e societa` di persone o di capitali (ad eccezione delle societa` semplici); in riferimento all’anno d’imposta 2009 (dunque, a partire da quest’anno) anche dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali (Onu, Nato, Unione Europea e Ocse) e frontalieri (soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita` lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi), per i quali l’esonero e` limitato alle attivita` di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono attivita` lavorativa.

Per le attivita` rimpatriate l’esonero puo` ritenersi definitivo in quanto possono essere considerate detenute in Italia anche nel caso di rimpatrio giuridico; per le attivita` regolarizzate l’esonero ha effetto esclusivamente per gli anni indicati, successivamente si applicheranno gli ordinari obblighi di monitoraggio.

Tra i chiarimenti si legge che:

- se sussistono piu` diritti reali sullo stesso bene, ad esempio nuda proprieta` e usufrutto, sono tenuti a compilare l’RW tutti i titolari del diritto, nel caso dell’esempio il titolare del diritto di usufrutto ed il titolare della nuda proprieta`;

- i coniugi cointestatari del conto corrente estero dichiarano ognuno il valore della relativa quota di possesso; mentre, se entrambi hanno la piena disponibilita` delle attivita` finanziarie e patrimoniali ogni intestatario compila l’RW con riferimento all’intero valore delle attivita`;

- i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attivita` finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, ad esempio se risultano intestate “formalmente” ad un trust;

- nel modello andranno riportati i beni patrimoniali e le attivita` estere di natura finanziaria con capacita` di produrre redditi imponibili in Italia ed anche gli investimenti che non hanno prodotto reddito (a partire dal periodo di imposta 2009, tutti i beni detenuti all'estero dai contribuenti residenti devono formare oggetto di indicazione nel quadro RW, sezione II, al superamento della soglia di 10 mila euro e indipendentemente dal fatto che siano o meno produttivi di reddito imponibile in Italia - circolare n. 43/E/09).

Per cio` che riguarda i contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 la circolare precisa che costoro non devono compilare l’RW relativamente ai redditi per l’anno 2009 e, nei casi di attivita` rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata e` stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, anche quello relativo ai redditi per l’anno 2010.

Se si presenta il modello 730 o se si e` esonerati dalla dichiarazione l’RW deve essere comunque compilato in via autonoma assieme al frontespizio di Unico e presentato nei termini di legge.

Per quanto riguarda il modello 770 nel documento, in riferimento al quadro SO (comunicazione da parte di intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni effettuate nel 2009 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria) sono istituiti i nuovi codici per la segnalazione da parte degli intermediari delle operazioni che possono generare redditi da immobili o altre attivita` patrimoniali oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni sullo scudo fiscale, nonche` per i casi in cui le attivita` finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.

Si ricorda che, per gli obblighi di monitoraggio dei flussi transfrontalieri di attivita` finanziarie, effettuano una comunicazione nominativa entro il 31 marzo di ogni anno gli intermediari, ossia banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., societa` fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, e altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, societa` ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, societa` di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

Con la circolare e` fornita una tabella con i codici per gli investimenti all’estero e le attivita` estere di natura finanziaria.


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