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Sulle condizioni per l'esatta esecuzione dell'appalto competente e` il giudice ordinario

Con la sentenza n. 217 del 26 febbraio 2011 il Tar Piemonte declina la propria giurisdizione rimettendola alla cognizione del giudice ordinario ritenendo che l'amministrazione committente un appalto, subordinando la cessione di un ramo d'azienda della società appaltatrice cedente al fatto che questa restasse obbligata in solido con la cessionaria alla regolare esecuzione dell’appalto fino alla sua conclusione, abbia agito perseguendo un interesse contrattuale analogo a quello di un privato.

La controversia giunta ai magistrati amministrativi ha ad oggetto l'illegittimità della delibera della stazione appaltante che subordinava l’efficacia della cessione alla condizione che la Società cedente garantisse in via solidale con la cessionaria il corretto adempimento di tutte le obbligazioni a suo tempo assunte con la stipula del contratto.

La questione non può essere assimilata ai casi di divieto di subappalto in cui l'amministrazione appaltatrice persegue interessi pubblici. Nel caso trattato è stata posta una condizione funzionale alla conservazione delle originali condizioni di garanzia del contratto; non si tratta quindi di espressione di un potere connotato da esigenze pubblicistiche, ma di una pretesa diretta a garantire la corretta esecuzione del servizio affidato in appalto.


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