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Unico misura feste e omaggi

La corretta applicazione in Unico 2009 delle nuove regole sulle spese di rappresentanza attende l’interpretazione agenziale, ma una bussola per orientarsi e` gia` arrivata da Assonime (circolare 16/2009) e Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (circolare 9/2009). Ai fini della deducibilita` delle spese, valgono i principi della gratuita`, dell’inerenza ( rispondenza, cioe`, a scopi promozionali o di pubbliche relazioni) e della congruita` rispetto ai ricavi e ai proventi dell’attivita` caratteristica dell’impresa. Ai fini, poi, della determinazione del limite di deducibilita`, a ricavi e proventi devono applicarsi le percentuali dell’1, 3% (sino a 10 milioni di euro), dello 0, 5% (per la parte eccedente 10 e sino a 50 milioni) e dello 0, 1% (per la parte eccedente 50 milioni).
Quanto agli adempimenti dichiarativi, le imprese in contabilita` ordinaria devono operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento che riguardi le spese di rappresentanza imputate al conto economico e una variazione in diminuzione per le spese effettivamente deducibili; diversamente, le imprese in contabilita` semplificata sono tenute ad indicare solo l’importo delle spese effettivamente deducibili.