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Denuncia infortuni e n

Denuncia infortuni e nuove modalità

I datori di lavoro, in base a quanto disposto dal T.U. 81/2008, alla scadenza di sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P., hanno l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Inail la comunicazione di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Inoltre, sempre i datori di lavoro, hanno l’obbligo di trasmettere la denuncia ai fini assicurativi degli infortuni riguardanti un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni; questo sempre entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Tale obbligo rafforzato, in seguito all’emanazione del DPCM 22 luglio 2011, il quale ha stabilito che: ”a decorrere dal 1° luglio 2013 le presentazioni di istanze, comunicazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, avverrà esclusivamente in via telematica.

L’Inail comunica poi che saranno pian piano rilasciate le varie procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica accessibili dal portale.

L’Istituto precisa che la trasmissione in via telematica dal 1° luglio 2013 delle denunce di infortuni ai fini assicurativi e statistici riguarda anche il settore navigazione. Per tale utenza il servizio è già disponibile sul portale dell’Istituto nella sezione navigazione marittima.