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Comunicazione al 30 settembre per i pensionati con reddito di lavoro autonomo 2008

Scade il prossimo 30 settembre l’obbligo della comunicazione all’ente previdenziale con modello 503/Aut del reddito di lavoro autonomo conseguito nel corso dell'anno 2008 per i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2008, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno. Sono da considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare il citato modulo.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 133 del 2008 (“Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro”), a decorrere dal 2010 l’adempimento sara` necessario solo per i pochi e specifici casi per i quali il divieto di cumulo non e` stato abolito:
- assegni di invalidita`;
- pensioni ai superstiti;
- pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente;
- assegni straordinari per il sostegno del reddito;
- i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Si ricorda che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali ed il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
L’Inps, con messaggio 16380 del 20 luglio 2009, ha fornito le necessarie informazioni per la corretta dichiarazione. Nel messaggio viene anche spiegato che i pensionati interessati dall’applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attivita` di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2009. Questo poiche` le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate "a preventivo" dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Tali trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 resa a consuntivo nell'anno 2010.