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All’estero senza effetti sulle imposte

ALL’ESTERO SENZA EFFETTI SULLE IMPOSTE



Con risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008, l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sulla questione relativa al trasferimento della residenza fiscale di una persona fisica in corso d’anno. Per il Fisco non è possibile considerare un soggetto residente in Italia limitatamente ad una frazione dell’anno solare. Perciò, in caso di trasferimento all’estero dopo la metà del periodo d’imposta, il soggetto continuerà ad essere assoggettato a tassazione nel nostro Paese anche per i redditi prodotti fuori dallo Stato successivamente al trasferimento. Il caso riguarda un contribuente che in data 12 luglio ha trasferito la residenza in Svezia. In base alla Convenzione Italia-Svezia e all’articolo 2, comma 2, del Tuir, il contribuente chiedeva se doveva essere considerato fiscalmente residente oltre che in Svezia anche in Italia nel periodo 13 luglio 31 dicembre. L’Agenzia disconosce la regola del frazionamento, dato che la stessa Convenzione non ne fa diretta menzione e ammette che in caso di doppia imposizione, si potrebbe rimediare con il foreign tax credit. Questa interpretazione appare, però, in contrasto con la regola secondo la quale, nell’applicazione delle norme convenzionali, una persona fisica deve essere considerata residente di uno solo degli Stati contraenti.