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Cooperative di consumo, giro di vite sugli utili

COOPERATIVE DI CONSUMO, GIRO DI VITE SUGLI UTILI
La Manovra d`estate - Dl 112/08 - con l`articolo 82, commi 28 e 29, opera la maggiorazione della base imponibile Ires per le cooperative di consumo, ossia per quelle coop che forniscono beni e servizi verso soci consumatori finali, indicate nell`apposita categoria della sezione dell`Albo delle cooperative a mutualita` prevalente tenuto presso le Camere di Commercio. Per tali cooperative le modalita` di calcolo dell`imponibile Ires sono disposte dall`articolo 1, comma 460, della legge 311/04 che prevede che, in caso in cui i ricavi conseguiti con i soci risultano superiori al 50% dei ricavi complessivi relativi all`attivita` caratteristica, le stesse possano accantonare gli utili a riserva indivisibile (secondo l`articolo 12 della legge 904/77) sottraendoli alla tassazione. Con la recente manovra l`agevolazione descritta non si applica piu` per la quota del 30% degli utili netti annuali (20% per le coop agricole) ma per il 55%. La stretta si traduce, in sostanza, nella previsione che le cooperative di consumo e loro consorzi possono invocare l`esenzione da Ires per un ammontare pari al 45% degli utili netti annuali se l`assemblea destina a riserva indivisibile almeno il 45% dell`utile stesso, con il conseguente aggravio d`imposta sull`utile dell`esercizio di oltre l`80%. La regola ha effetti dal periodo d`imposta in corso al 25 giugno 2008. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 5 - Norme e tributi - Cooperative di consumo, giro di vite sugli utili - Tosoni