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Cassazione: anche l’iv

Al creditore che agisce in via esecutiva, compete “pure l'Iva sulla sorta capitale oggetto di una condanna per prestazioni a quella soggette, anche in carenza di espressa menzione nel titolo”.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 6111 del 12 marzo 2013.

Ed infatti – precisa la Cassazione – “la condanna al pagamento di una somma, la cui spontanea corresponsione, in virtù della causale espressamente accertata nella condanna, obbligherebbe il debitore al pagamento anche di un accessorio indefettibile di natura fiscale, quale l'imposta sul valore aggiunto, deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo”.