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Nullita` della clausola abusiva a vantaggio di tutti i consumatori

E’ il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul procedimento inibitorio, promosso a tutela della collettività, a nome dei consumatori, a dover accertare, rispetto all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il carattere abusivo di una clausola figurante nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori a mezzo della quale, nella specie, “un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza peraltro descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica”.

Nel contesto di tale valutazione, dovrà essere, altresì, verificare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nelle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori delle quali fa parte la clausola controversa, nonché della legislazione nazionale che prevede i diritti e gli obblighi che potrebbero aggiungersi a quelli previsti dalle condizioni generali di cui trattasi, “i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e, se del caso, se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto”.

In ogni caso, è in linea con le disposizioni comunitarie una legislazione ai sensi della quale l’accertamento della nullità di una clausola abusiva che fa parte delle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, “produca, ai sensi di tale legislazione, effetti nei riguardi di tutti i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le stesse condizioni generali, ivi inclusi quei consumatori che non siano parte del procedimento inibitorio”.

Ed infatti, “qualora il carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti sia stato accertato nell’ambito di un procedimento siffatto, i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarne d’ufficio tutte le conseguenze previste dal diritto nazionale affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato con il professionista di cui trattasi un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali”.

E’ quanto sancito dai giudici della Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza, pronunciata il 26 aprile 2012, con riferimento alla causa C-472/10.