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Contratto a progetto e interruzione di gravidanza, entro i 180 giorni e' malattia

SINTESI interpello n. 58/2008

L'art. 12 del D.P.R. n. 1026/76 qualifica come "aborto" l'interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, pertanto appare legittimo considerare l'aborto come malattia e in particolare come " malattia determinata da gravidanza ".

Il diritto alla proroga del contratto, di cui al combinato disposto ex art. 4 D.M. 12 luglio 2007 e art. 66, comma 3, D.Lgs. n. 276/03, pertanto non opera nei confronti della categoria di collaboratrici oggetto di interpello, nel caso in cui durante l'interdizione anticipata si verifichi l'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno ex art. 12 D.P.R. n. 1026/76.

Tale ipotesi, infatti, potendosi qualificare come "malattia", rientra nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 66 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la disposizione di cui al comma 3 della stessa norma fa riferimento esclusivamente allo stato di gravidanza.

Tale soluzione interpretativa appare peraltro applicabile a prescindere dalla durata residua del rapporto di collaborazione.

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