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Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al registro imprese: dimezzati gli importi delle sanzioni

Al fine di rendere piu` equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell`articolo 9, della legge 11 novembre 2011, n. 180 , recante "Norme per la tutela della liberta` d`impresa. Statuto delle imprese" , ha sostituito l`articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Si passa, infatti, dagli importi di 206, 00 e di 2065, 00 euro a 103, 00 e 1.032, 00 euro . Non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene addirittura ridotta ad un terzo .
Se, invece, si tratta di omesso deposito dei bilanci , la sanzione amministrativa pecuniaria e` aumentata di un terzo.
Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011 , data di entrata in vigore della legge in questione.


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