Sei in: Altro

Malattia e superamento del periodo di comporto



La corte di Cassazione, con sentenza 25 novembre 2010, n. 23920 si è pronunciata in merito al recesso datoriale a seguito di superamento del periodo di comporto.


Di fatto la Corte ha riconfermato un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‘ il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causale di licenziamento cui si fa riferimento anche per le ipotesi di impossibilità della prestazione, riferibile al lavoratore, diverse dalla malattia ’.

Riguardo a tale licenziamento, non è quindi necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale [assenze] in quanto si tratta di un evento di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

Pertanto il datore di lavoro ‘ non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziale un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, i fatti costitutivi del potere esercitato ’.

Da ciò ne consegue, inoltre, che non è necessario procedere, raggiunto tale periodo, ad un licenziamento immediato.

Studio Cassone 3

www.studiogiammarrusti.it