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Possibile la coesistenza dei regimi di lavoro autonomo e di collaboratore

Il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000).

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