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Il sindacato e` legittimato solo in presenza di omogeneita` di posizioni degli iscritti

Il Consiglio di stato, con sentenza n. 4600 depositata lo scorso 16 luglio, ha accolto le istanze avanzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da un'associazione sindacale dei dirigenti pubblici avverso il provvedimento con cui il Dicastero aveva indetto un speciale corso-concorso pubblico unitario per l’assunzione di funzionari e dirigenti nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria.
L'associazione aveva lamentato che la procedura selettiva prevista nel detto bando fosse lesiva del prestigio e delle aspettative economiche e di carriera dei propri iscritti. Per questo aveva adito il Tribunale amministrativo che, in primo grado, le aveva dato ragione annullando il provvedimento impugnato.
Di diverso avviso i giudici del Collegio amministrativo; dopo aver ricordato che, per giurisprudenza conforme, le Associazioni di categoria sono legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi allorche` facciano valere interessi propri della categoria intera che rappresentano e sempreche` gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce, il Consiglio ha spiegato che, nel caso di specie, non era ravvisabile una omogeneita` di posizioni soggettive e, conseguentemente, una legittimazione a ricorrere da parte di un’Associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti. Vi era, cioe`, un'impossibilita` di riferire l’interesse dedotto in giudizio alla totalita` degli iscritti all'associazione e cio` non poteva che incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato stesso.

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