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Interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione

Il divieto di adibire al lavoro la donna permane anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione, in quanto circostanza equivalente al parto. La lavoratrice non potrà, pertanto, essere adibita al lavoro, nel periodo di astensione obbligatoria successivo all’evento interruttivo, evento coincidente non con la morte del nascituro, bensì con l’espulsione del feto, con conseguente diritto all’indennità di maternità, così come già precisato dall’INPS con le circolari n. 134382/82 e n. 139/02.

interpello n. 51/2009
destinatario: Consiglio Nazionale Ordine Consulenti Lavoro
istanza: divieto di adibire la lavoratrice in caso di aborto