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Tariffa omnicomprensiva soggetta a iva se si qualifica come corrispettivo di un’attivita` commerciale

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) interpella l’Amministrazione finanziaria in merito al corretto trattamento fiscale da riservare alla tariffa omnicomprensiva corrisposta a chi immette in rete energia elettrica non autoconsumata.
Il Fisco risponde con risoluzione n. 88 del 25 agosto 2010.
L’istante, riprendendo quanto affermato in precedenza con la circolare n. 46/2007, sostiene che la tariffa omnicomprensiva puo` essere accomunata alla tariffa incentivante e per tali ragioni ritiene che essa non puo` assumere rilevanza ai fini Iva, mentre ai fini delle imposte dirette rileva come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.
Nella risoluzione n. 88/E, l’Agenzia si sofferma sulla natura della tariffa omnicomprensiva e su come essa rilevi dal punto di vista fiscale.
Per il Fisco, se viene introdotta in rete energia prodotta e non autoconsumata da parte di persone fisiche e enti non commerciali, con impianti non superiori a 20 kw utilizzati per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione, non si ricade nella fattispecie dell’attivita` commerciale svolta abitualmente, dato che l’impianto e` destinato prevalentemente a scopi “personali”. In tali circostanze, si concorda con l’interpellante, e la tariffa erogata si considera non imponibile ai fini Iva, mentre lo e` sul fronte delle imposte dirette (reddito diverso).
Nel caso in cui, invece, l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata avviene ad opera di persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw, soggetti che svolgono attivita` commerciale o di lavoro autonomo, si configura sempre una fattispecie assimilabile all’attivita` commerciale e in quanto tale la tariffa omnicomprensiva va assoggettata ad Iva.

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