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I permessi per assistere i disabili sotto la lente dell’inps

Circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011- Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n. 104/1992


Con la Circolare n. 45 del 1° marzo 2011 l’INPS fornisce dei chiarimenti in tema di permessi a favore di persone con disabilità grave, in applicazione dell’art. 33 della legge 104/1992, alla luce delle novità introdotte dall’entrata in vigore della legge n. 183/2010, il cd. Collegato Lavoro.

Con l’introduzione del Collegato Lavoro, e più in particolare dell’art. 24, si assiste all’introduzione delle seguenti novità:

- viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave;

- non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. L’unica eccezione a tale regola si rinviene nell’ipotesi dei genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite di tre giorni per persona disabile;

- non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza;

- viene riconosciuto il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;

- viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;

- viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

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Questi gli aspetti principali della materia in esame:

· SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono:

- Il dipendente in situazione di disabilità grave,

- I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave,

- Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

Sulla base del nuovo dettato normativo , hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado. Solo in determinate condizioni, le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere ed in particolare nelle situazioni in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

- Abbiano compiuto i 65 anni di età,

- Siano affetti da patologie invalidanti (al riguardo si precisa che per poter fruire dei benefici dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante),

- Siano deceduti o mancanti (da intendersi in tale ultimo caso non solo la situazione di assenza naturale e giuridica, celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto, ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile, divorzio, separazione legale, abbandono, appositamente certificata dall’autorità giudiziaria).

Per quanto riguarda le patologie invalidanti, non avendo la legge introdotto novità o comunque non avendo esplicitato tale nozione, si fa riferimento alle patologie invalidanti indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d), del D. I. n. 278/2000.

· MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese,

- 3 giorni interi di permesso al mese,

- 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario tecnico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Il dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:

- 3 giorni interi di permesso al mese,

- 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario tecnico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

I genitori che assistono i figli di età inferiore ai tre anni i situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente:

- Del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario,

- Di 2 ore di permesso giornaliero,

- Di 3 giorni interi di permesso al mese.

Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all’assistenza del minore, inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Di conseguenza, nel mese in cui, uno o entrambe i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Nell’ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo dettato normativo prevede, altresì. La possibilità di fruire dei permessi lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.

· ASSENZA DI RICOVERO

Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi in questione è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Solo nei seguenti tre casi possono essere concessi tali permessi in caso di ricovero:

- Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie,

- Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale,

- Ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

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Si sottolinea che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ricorrendone le condizioni, lo stesso lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili. Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.