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Se il contribuente e` irreperibile la notifica va ripetuta

La Cassazione, con la sentenza n. 6587 depositata il 22 marzo 2011, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal Fisco che non ha richiesto all’ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio, non essendo andata a buon fine la prima notifica per irreperibilità del destinatario.

Nel caso, l’Ufficio aveva notificato il ricorso al contribuente utilizzando il servizio postale ed aveva depositato un avviso di ricevimento in cui era annotata la mancata consegna del plico per il citato motivo. Tale avviso, secondo l’Amministrazione, era stato consegnato dall’ufficio notifiche con estremo ritardo e l’Amministrazione aveva proposto appello senza richiedere la riattivazione del procedimento per via dell’avvicinarsi della scadenza dei termini.

Ma la Cassazione ha reputato che il Fisco non abbia dato prova in atti dell’asserito ritardo della consegna dell’avviso di ricevimento.

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