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Promozione come interesse legittimo di diritto privato

Con sentenza depositata il 22 settembre 2011, il Tribunale ordinario di Trani, Sezione lavoro, ha ricordato il principio secondo cui, a fronte della pretesa di un dipendente della p.a. alla promozione lavorativa, il giudice non può emettere sentenza con la quale accerti il diritto del ricorrente a vedersi conferire l'incarico cui aspira, essendo lo stesso attribuibile solo a seguito di valutazione discrezionale dell'amministrazione.

L'organo giudicante ordinario, in realtà, può solo dichiarare illegittimo l'eventuale conferimento dell'incarico impugnato qualora accerti che il detto potere discrezionale sia stato esercitato fuori dai limiti di legge.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - la posizione giuridica del dipendente che aspira ad una posizione organizzativa non corrisponde ad un diritto soggettivo perfetto, bensì ad un interesse legittimo di diritto privato in un contesto di lavoro pubblico costituzionalizzato.


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