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Interessi, calcolo fuori bilancio

Prosegue l’approfondimento sugli interessi passivi nella dichiarazione in caso di bilancio consolidato e di soggetti Ires. Proprio quest’ultima categoria di soggetti, per compilare il prospetto del modello di dichiarazione in forma unificata Unico 2009, non deve considerare gli interessi passivi annotati in bilancio. Cioè, non si devono seguire alla lettera le indicazioni contenute nelle istruzioni che la dichiarazione dei redditi fornisce per la compilazione del rigo RF118, dato che esse devono essere integrate con quanto disposto dal nuovo articolo 96 Tuir, relativamente al calcolo della deduzione. Perciò, all’importo di bilancio degli interessi passivi devono essere sommati gli interessi relativi ai canoni di leasing; devono, poi, essere esclusi gli oneri finanziari non soggetti al test dell’articolo 96 Tuir, cioè quelli capitalizzati nel costo dei beni strumentali e del magazzino oppure quelli impliciti dei debiti commerciali, oltre che quelli sempre indeducibili, come gli interessi di funzionamento relativi agli immobili patrimonio. Riguardo alla capitalizzazione degli interessi, la relativa scrittura contabile non prevede la diminuzione dell’importo registrato nella sezione Dare del conto economico e in bilancio i conti degli interessi passivi comprendono la quota capitalizzata, sulla quale non deve essere effettuato il test di deducibilità degli oneri finanziari, che il detto nuovo articolo 96 Tuir prevede per i soggetti Ires. L’articolo prende in esame quattro diversi casi a cui i soggetti Ires potrebbero andare incontro e le cui operazioni preventive rientrano nella compilazione dei righi da RF118 a Rf121.


A seguito della gara telematica con cui sono stati assegnati i bonus della cosiddetta Visco Sud, gli autorizzati potrebbero dover attendere ancora sei mesi, dopo la presentazione di Unico 2009, prima di usufruire dell’agevolazione fiscale. Il ritardo è da imputare alla diversa combinazione della dinamica tra investimenti “avviati” e investimenti “realizzati” ad una certa data. Il quesito è stato posto all’agenzia delle Entrate anche dall’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, ma l’agenzia con la risoluzione n. 64/E/2009 ha fornito solo delle indicazioni parziali. La norma parla di investimenti “avviati” alla data del 3 giugno 2008 e quelli ancora da “avviare” a tale data. Il Fisco, più volte con altri documenti di prassi, ha ricordato che il credito d’imposta per essere utilizzato deve essere “maturato” e “autorizzato”. Dunque, per l’anno 2009 vi dovrebbero essere autorizzazioni solo per investimenti già “avviati” alla data del 3 giugno scorso. Si possono così distinguere le spese già realizzate a quella data e quelle realizzate successivamente. Le prime daranno diritto a bonus già compensabili in F24; mentre, le seconde a bonus utilizzabili dopo sei mesi da Unico 2009, in F24.