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Documento di valutazione dei rischi: scadenza 30 giugno 2009 per la data certa

Chi svolge l’attività in forma individuale, cioè senza avere dipendenti subordinati, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la famosa “626” ora 81/08); mentre se ha dipendenti deve adeguarsi al D. Lgs 81/2008.

L’obbligo principale è costituito dall`elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi", contenente l`analisi dei rischi cui è soggetto il lavoratore, l`individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure da adottare per migliorare il livello di sicurezza e salute:

• per le aziende con meno di dieci addetti è sufficiente l`autocertificazione dei rischi, in pratica un documento di valutazione del rischio effettuato in autocertificazione
• per le aziende con più di dieci addetti il documento di valutazione del rischio deve essere obbligatoriamente effettuato da un professionista regolarmente abilitato

Il Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 addetti (art. 29, comma 5) può effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate o autocertificarle.
In pratica, il DLgs 81/2008 (art. 29, comma 5) consente ad aziende che occupano fino a 10 dipendenti di avvalersi di una procedura ultra semplificata che consiste nel redigere e conservare in sede aziendale la seguente documentazione:
1. nomina (con data certa) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17, comma 1, lettera b);
2. copia dei requisiti professionali del RSPP e di eventuali ASPP (art. 32, commi 1 e 2).
3. autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi (art. 29, comma 5);
4. copia dell’attestato comprovante la frequenza al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’assunzione diretta dei compiti da parte del datore di lavoro (art. 34, comma 2).

Il documento di valutazione dei rischi
Il D. Lgs 81/2008 stabilisce che, dopo la propria valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


L`obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi relativo al decreto sicurezza sui luoghi di lavoro è scaduto il 1° gennaio 2009, ma è fissato
al 30 giugno 2009 l`obbligo di dare data certa a tale documento.

Quindi, chi ha già provveduto alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del D. Lgs. 81/2008 e alla stesura del documento di valutazione secondo i contenuti dell’articolo 28 comma 2 del citato decreto ha tempo fino al 30 Giugno 2009 per conferire “data certa” al documento. Analogamente, chi ha aggiornato il documento di valutazione dei rischi già redatto ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 626/1994 e l`ha integrato dei contenuti previsti dall’articolo 28 comma 2 entro il 31/12/2008 dovrà conferire “data certa” a tale documento entro il 30 giugno 2009.


Il documento deve essere custodito presso l’azienda o l’unità produttiva e, come la valutazione dei rischi, nella sua stesura può prevedere la collaborazione:
- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- del medico competente, quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria;
- del rappresentante per la sicurezza.

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