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Incidente mortale in azienda, colpevoli tutti i garanti della sicurezza

Più garanti della sicurezza aziendale possono essere chiamati, anche contemporaneamente, a rispondere del danno subito da un lavoratore dipendente della stessa azienda e, dunque, a tutelare la salute dei lavoratori dal momento che ciascuno di essi è destinatario degli obblighi di tutela imposti dalla legge.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16888/2012.

Pertanto, in caso di incidente mortale in un’azienda, in cui alla vittima venga riconosciuta una condotta imprudente più che anomala, l’accusa di omicidio colposo può ricadere sia sul legale rappresentante della società, come datore di lavoro, sia sul caporeparto, in qualità di preposto. Entrambi, infatti, avevano l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e – per i Supremi giudici – anche il datore di lavoro era tenuto a fare da garante del bene dei dipendenti. Anzi egli, dovendo avere la cultura e la forma mentis per garantire la salute dei lavoratori, doveva anche attivarsi in prima persona e non limitarsi a informare i dipendenti sull’esistenza di norme antinfortunistiche; controllare, cioè, attivamente che le stesse fossero state assimilate e applicate praticamente dai lavoratori.