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Apprendisti edili con cig pari all'80% della retribuzione persa

Nota Cnce sulla Cassa integrazione nel settore edile

Indennità con tasse e contributi

Sull'indennità sostitutiva della cig, riconosciuta agli apprendisti del settore edile, sono dovuti i contributi sia per la quota aziendale che del lavoratore. Lo precisa, tra l'altro, una nota della Commissione nazionale paritetica per le casse edili del 23 febbraio.

Una «cig» agli apprendisti edili

I chiarimenti riguardano la prestazione per cassa integrazione guadagni riconosciuta agli apprendisti edili (che sono esclusi, in via di principio, dalla disciplina ordinaria dalle integrazioni salariali), una tutela introdotta dall'ultimo rinnovo contrattuale di settore. L'accordo approvato il 18 giugno 2008, in particolare, prevede che dal 1° gennaio 2009 anche questi lavoratori possano beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento cig con prestazione erogata dalla cassa edile, per un massimo di 150 ore/anno e in misura pari all'80% della retribuzione persa. L'impresa, a tal fine, è tenuta a versare per gli apprendisti un contributo dello 0, 30% della retribuzione erogata agli stessi. La prestazione è anticipata all'apprendista dall'impresa da cui dipende, che ne richiede poi il rimborso con apposita domanda alla cassa edile di riferimento.

I chiarimenti

In primo luogo la Cnce spiega che la prestazione è riconosciuta (agli apprendisti) in sostituzione del trattamento cig erogato dall'Inps agli operai, e che essa è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

Ai fini di tale calcolo, aggiunge la Cnce, va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione cig erogata dall'Inps agli operai. Il massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986. Ciò in quanto detta riduzione è correlata al fatto che la prestazione Inps per cig corrisposta agli operai non è soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale. Invece, dovendo il trattamento erogato agli apprendisti in sostituzione della cig essere assoggettato a contribuzione dall'impresa (edile) che lo eroga, anche per la parte a carico del lavoratore (apprendista), l'applicazione della predetta riduzione (ex legge n. 41/1986) si tradurrebbe in una duplicazione di oneri a carico dell'apprendista. Per il corrente anno, l'Inps ha comunicato i predetti massimali con la circolare n. 11/2009 negli importi di euro 1.063, 57 ed euro 1.278, 31 (al loro della riduzione). Sullo stesso trattamento, inoltre, vanno operate le ordinarie ritenute fiscali.