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Proroga per la sostitutiva sui fondi, si paga fino al 31 marzo


L’agenzia delle Entrate spiega la nuova disciplina fiscale dei fondi immobiliari, alla luce dei decreti legge 78/2010 e 70/2011. Lo fa con la circolare n. 2 del 15 febbraio 2012, in cui informa che il termine del versamento, la cui scadenza è fissata al 16 febbraio 2012, può slittare, a causa dei dubbi interpretativi, al prossimo 31 marzo senza incorrere in sanzioni.

Si riassume che:

- gli investitori istituzionali (Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio e enti di previdenza) continuano ad applicare il regime fiscale agevolato (tassazione del 20%);

- gli investitori diversi da quelli istituzionali con partecipazioni superiori al 5% sono tassati per trasparenza (imputazione dei redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dall’effettiva percezione, con obbligo dichiarativo da parte del partecipante) e versano l’imposta sostitutiva pari al 5% del valore medio delle quote detenute al 31 dicembre 2010;

- i fondi liquidati entro il 31 dicembre 2011 scontano l’imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo, evidenziato nel prospetto redatto al 31 dicembre 2010.

Su quest’ultimo punto, si ricorda che i fondi in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% alla data del 31 dicembre 2010 potevano essere liquidati dalla Sgr. Si specifica, inoltre, che la società di gestione del risparmio versa il 40% della sostitutiva entro il 31 marzo 2012 ed il restante in due rate del 30%, da versarsi entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione, è da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7%.



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