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Obbligo di comunicazione del volume di affari anche per gli avvocati non iscritti alla cassa

Con sentenza n. 9184 del 7 giugno 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato disposta dall’Ordine degli avvocati di Pescara nei confronti di un avvocato non iscritto alla Cassa forense che non aveva mai trasmesso al servizio tributi dell’Ente di previdenza privato il volume d'affari dichiarato al Fisco.

Secondo il Supremo collegio di legittimità, infatti, l’obbligo di comunicazione sussiste per tutti gli avvocati abilitati a prescindere dalla loro iscrizione alla Cassa forense. Restano esclusi solo i tirocinanti.

I giudici delle Sezioni unite evidenziano di non condividere la diversa interpretazione fornita dalla Sezione Lavoro della stessa Corte secondo cui il presupposto dell'obbligo di comunicazione sarebbe costituito dalla contestuale iscrizione del professionista all’Albo degli avvocati e alla Cassa forense.