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Le cartelle mute sono annullabili se riferite a ruoli consegnati prima di giugno 2008

Sono annullabili le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 viziate di sottoscrizione, sono nulle invece quelle successive alla stessa data.

la Commissione Tributaria regionale della Puglia lo ha affermato con sentenza n. 63 , infatti viene ricordato che l'art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007 ha sanzionato di nullità le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione emesse in relazione a ruoli consegnati solo a far data dal 1° giugno 2008, con la conseguenza implicita che le cartelle di pagamento antecedenti a tale data sarebbero da considerarsi valide ancorché irregolari. Da ciò tuttavia non deriva che , mancando una previsione legislativa di nullità per gli atti in questione , gli atti stessi siano legittimi. Secondo i principi generali, infatti, le cartelle di pagamento , in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento, quindi affetti da un vizio di legittimità non si sottraggono alle censure di annullamento.


Commissione trib. regionale Puglia, sez. IX, sentenza 04/05/2009, n. 63