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Il candidato ha libero accesso ai documenti prodotti dagli altri partecipanti al concorso

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 32103 del 3 settembre, si e` pronunciato in materia di riservatezza e concorsi pubblici precisando che l’accesso ai documenti prodotti dai candidati di un concorso pubblico non puo` essere rifiutato dall’amministrazione dato che, in primo luogo, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; in secondo luogo, deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perche` i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza e sia perche` tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti; non vi e`, infine, necessita` che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato e` comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi e` alcuna contrapposta esigenza di riservatezza.