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Societa` semplificata a responsabilita` limitata. estesa anche agli ultratrentacinquenni

1. Fermo quanto previsto dall`articolo 2463-bis del codice civile, la societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto potra` essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta` alla data della costituzione;
2. L`atto costitutivo dovra` essere redatto per atto pubblico e dovra` indicare gli elementi di cui al secondo comma dell`articolo 2463-bis del codice civile, ma, per disposizione dello stesso atto costitutivo, l`amministrazione della societa` potra` essere affidata a una o piu` persone fisiche anche diverse dai soci;
3. La denominazione di societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto, l`ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa` e l`ufficio del Registro delle imprese presso cui questa e` iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa` e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico;
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto si applicano le disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII (artt. 2462 - 2483), in quanto compatibili.
Questo e` quanto stabilito all`art. 44, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), in vigore dal 26 giugno 2012, dove si parla di "Societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto".