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La crescita delle funzioni del dirigente pubblico non e` motivo di aumento dello stipendio


Un ente non è legittimato, e ricade nella responsabilità amministrativa, ad aumentare lo stipendio dei dirigenti oltre il tetto massimo previsto solamente a causa della crescita delle funzioni dirigenziali, essendo necessario che venga fornita motivazione sostanziale.

Lo ha stabilito la Corte dei conti del Lazio, con la sentenza 714 del 2 maggio 2011 di fronte al comportamento di un ente che, come previsto dal contratto collettivo nazionale per le strutture che hanno un elevato grado di complessità, ha deliberato il superamento del tetto massimo della retribuzione di posizione per i dirigenti. Nell'atto l'ente ha anche deliberato l'incremento del fondo per le risorse decentrate della dirigenza al fine di poter finanziare questo aumento.

Per la corte contabile è insufficiente la motivazione portata dall'ente che ha solo richiamato, come causa dell'aumento retributivo, una "evoluzione della struttura organizzativa" senza aggiungere quali fossero le reali sopravvenute complessità dell'ente. Da qui la responsabilità amministrativa, sia del segretario generale dell'ente sia dei vertici politici che presola decisione e sia dei revisori dei conti, derivante dal superamento del tetto massimo delle retribuzioni di posizione dei dirigenti senza che l'incremento fosse giustificato da indicazioni sulla complessità dell'ente.

Rilevante, per l'imputazione della responsabilità, anche il fatto che l'ente ha dovuto adottare un aumento del fondo per le risorse della dirigenza.

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