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Ultimi giorni per le deleghe del cassetto previdenziale


A partire dal 1° novembre 2011 potranno accedere ai servizi online dell’Inps - cassetto previdenziale - in nome e per conto di un datore di lavoro solo i possessori di delega resa per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto e allegato alla circolare Inps 28/2011 (reperibile sul sito Inps in “servizi per le aziende e i loro consulenti").

Il consulente avrà tempo fino al 31 ottobre 2011 per far acquisire la delega all’Istituto e comunicarla. Compilata e stampata, sottoscritta dal delegante la delega deve essere tenuta dal consulente per la durata del mandato e per i successivi 5 anni, unitamente ad un documento di riconoscimento del cliente. Non si può utilizzare la delega che il cliente ha già rilasciato all'inizio del mandato. In un momento successivo, ottenuta la firma del delegante, l’intermediario ritorna nella "gestione deleghe" per attivare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

La delega sarà operativa solo dopo l'attivazione.

In merito ai vecchi Pin degli intermediari, e non dei datori che potranno continuare ad utilizzarli, si precisa che a partire dal 1° novembre 2011 saranno disattivati. Pertanto, entro fine ottobre i vecchi Pin dovranno essere rinnovati.

Come indicato nella circolare citata e nel successivo messaggio 18637/2011, previa autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall’Istituto, sono ammessi ad operare :

- il datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società);

- il dipendente abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della circolare);

- le società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della circolare;

- la società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.3 della circolare;

- l’intermediario autorizzato ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della circolare.

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