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Contribuenti a rischio confisca

CONTRIBUENTI A RISCHIO CONFISCA




Il Dl 185/08, all’articolo 27 commi 5 e 6, prevede che le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo possono essere estese anche ai tributi e relativi interessi oggetto di contestazione nel processo verbale di constatazione e non solo alle sanzioni. La norma richiamata è quella del Dlgs 472/97, sulle sanzioni tributarie, che all’articolo 22 prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria e per gli altri enti impositori, dopo la notifica dell’atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione oppure del Pvc di richiedere con istanza motivata al presidente della Ctp l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. Questa richiesta scatta quando vi è il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato nell’atto notificato. Prima del Dl 185/08, il credito doveva riguardare le sole sanzioni, mentre ora il credito si riferisce anche ai tributi e ai relativi interessi. Contro questa misura antievasione ci si può difendere depositando documenti e memorie difensive entro venti giorni dalla notifica alle parti dell’istanza inoltrata dall’ufficio al presidente della Commissione tributaria provinciale. È possibile, inoltre, presentare cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In questo caso il provvedimento può essere adottato in tutto o in parte. Per la giurisprudenza, la ratio del sequestro conservativo è da ritrovarsi nell’esigenza di evitare la dispersione dei beni del debitore, oltre che una eventuale richiesta di tale misura cautelare, sulla base di una momentanea incapienza del debitore nel momento in cui si domanda la tutela giurisdizionale, contraddica con la natura dell’istituto.


Il nuovo decreto anticrisi ha previsto, affianco all’adesione ai processi verbali di constatazione, anche la nuova possibilità di adesione agli inviti al contraddittorio. Questi istituti sono particolarmente “incentivanti” soprattutto dal punto di vista delle sanzioni, dato che quelle edittali vengono ridotte fino ad un ottavo del minimo. A tal proposito, è bene segnalare che se da una parte è corretto cercare di ridurre le liti con il Fisco, dall’altra è bene, però, prevedere anche delle sanzioni, la cui entità risulti dissuadente a compiere l’evasione. Gli sconti di sanzioni che invece sono stati previsti nel caso dei Pvc e nelle forme di adesione agli inviti al contraddittorio sembrano forse un po’ eccessivi e soprattutto tali da far nascere dei cumuli giuridici. Infatti, il proliferare delle situazioni che consentono la definizione delle sanzioni sono tali da far creare un vero e proprio “ingorgo” di possibilità per chiudere la pratica, una volta consegnato il processo verbale di constatazione.