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Compatibilita` totale o parziale tra il lavoro e la cassa integrazione

“Integrazioni salariali. Compatibilita` con l’attivita` di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilita` del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto aereo”.
Questo il titolo della circolare n. 107/2010, che l’Inps ha rilasciato nella giornata del 5 agosto.
L’Istituto di previdenza sociale si esprime in merito al regime d’incompatibilita` parziale o totale dell’attivita` lavorativa con la Cassa Integrazione Guadagni cosi` come previsto da due norme primarie: il Dlgs 788/1945 e la legge n. 86/1988. La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale “non sara` corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivita` remunerate”; l’articolo 8, comma 4, della legge n. 86/1988 precisa, invece, che “il lavoratore che svolga attivita` di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Dlgs 788/1945 si interpreta “nel senso che lo svolgimento di attivita` lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attivita` lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio – mentre in caso di attivita` lavorativa subordinata puo` presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d'integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attivita` lavorativa autonoma grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attivita` e` inferiore all'integrazione salariale stessa” (sentenza. n. 12487 del 23/11/1992).
Dunque, si ha incompatibilita` nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Cioe`, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, di conseguenza la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento.
Con il documento di prassi in esame, l’Inps riconosce ora che la suddetta incompatibilita` non e` assoluta, ma deve essere valutata di volta in volta in base allo specifico rapporto di lavoro instaurato, tenendo conto della complessita` del rapporto lavorativo che si puo` venire a creare.
Pertanto, nell’ipotesi di contratto part-time, sia orizzontale che verticale, si ha piena compatibilita` tra l’attivita` di lavoro ed integrazione salariale, se la nuova attivita` di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, risulta comunque compatibile con l’attivita` lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In questa circostanza, infatti, l’integrazione salariale e` pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attivita` lavorativa. Analogamente, si puo` avere compatibilita` anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purche` le due attivita` siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
Sono riconosciute anche delle situazioni di cumulabilita` parziale. Generalmente, l’integrazione salariale non e` dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attivita` remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attivita` di lavoro non e` normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In queste circostanze, il trattamento di integrazione salariale verra` sospeso per le giornate nella quali e` stata effettuata la nuova attivita` lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, se il lavoratore dimostra che il compenso per tale attivita` e` inferiore all'integrazione stessa, avra` diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito. Nel caso in cui il beneficiario dell’integrazione salariale stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attivita` lavorativa e` inferiore all’integrazione, sara` possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale dell’integrazione spettante.

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