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Integrazioni salariali e compatibilità con l'attività di lavoro

L'INPS con Circolare n. 107 del 5 Agosto 2010 fornisce alcuni chiarimenti in termini di comapatibilità tra

integrazione salariale e attività di lavoro autonomo o subordinato.

L'Istituto specifica che:

- si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell'integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;

- si ha piena compatibilità tra attività di lavoro e integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale. In tali casi l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Quest'ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale e sia verticale. Del resto nell'ipotesi di part-time verticale l'integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l'attività lavorativa. Si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell'orario massimo settimanale di lavoro.

- è consentito ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto. Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nei casi di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

- in via generale l'integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, qualora il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l'intero importo dell'integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

- nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se tale attività non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

- se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto. Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.