Sei in: Altro

Ballerina e squillo, non cameriera. giusto l`accertamento del fisco

La signora ha svolto attivita` di meretricio: legittima la ripresa a tassazione dei relativi proventi non dichiarati. Cosi` ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza 20528 del 1° ottobre, nella quale ha testualmente affermato che "...all`esercizio dell`attivita` di prostituta della..., che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi e` dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attivita` discutibile sul piano morale, non puo` essere certamente ritenuta illecita" .

La dichiarazione infedele
La Suprema corte e` stata interpellata per dirimere una vicenda iniziata nel 2002, quando un ufficio dell`Agenzia delle Entrate ha notificato a una signora vari avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all`Iva per gli anni 1996, 1997 e 1998. Dai controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla contribuente, e sui versamenti da lei eseguiti sul proprio conto bancario, si prospettava una situazione diversa da quella messa nero su bianco. In sostanza, la rilevante differenza tra il dichiarato e il versato, faceva plausibilmente pensare allo svolgimento contestuale di piu` attivita`, sia come dipendente sia come libera professionista: la donna avrebbe quindi percepito anche redditi connessi all`esercizio di arti e professioni.

La contribuente, nel dichiarare di aver svolto in quegli anni l`attivita` di cameriera, ma non potendo negare l`evidenza dei fatti, in Commissione tributaria provinciale si giustificava sostenendo che i maggiori introiti costituivano regali di amici. La Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita " disinvolto " non puo` essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili.

Di contro l`ufficio, in appello, nel sottolineare di non aver mai fatto riferimento ad alcuna attivita` di meretricio, ipotizzata invece a chiare lettere dal giudice di primo grado, ma di aver prospettato soltanto l`esercizio di un`attivita` professionale parallela a quella di dipendente, ribadiva che gli accertamenti derivavano dai compensi non dichiarati, ricevuti come lavoratrice " autonoma ". In ogni caso, la dichiarazione del primo giudice portava a una diversa riflessione, cioe` che prostituirsi e` " vietato " e i guadagni connessi vanno tassati come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Nel merito, per la Ctr, le prove fornite dalla contribuente valevano a sollevarla dagli addebiti del Fisco.

Il giudizio di legittimita`
L`Agenzia non si e` arresa, portando la questione in Cassazione e trovando accoglimento.
La Suprema corte ha emesso la decisione dando per certo il fatto che la vera professione della donna non poteva certamente essere quella di cameriera: un tale tipo di lavoro non puo` svolgersi contemporaneamente in piu` locali notturni nello stesso giorno. Maggiormente plausibile, invece, l`attivita` di ballerina e ancora di piu` quella di prostituta.
I redditi provenienti dal meretricio vanno considerati, secondo il giudice di legittimita`, come guadagni derivanti dall`esercizio di un`attivita` economica come tutte le altre.
Troppo stagionata e irrilevante, inoltre, la risposta a una interrogazione parlamentare fornita nel 1990 dall`allora ministero delle Finanze, secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili: affermazione condivisa in primo grado.
L`ufficio ha ragione. Ora un`altra sezione della Ctr dovra` anche calcolare le spese di giudizio da accollare alla parte soccombente.

Paola Pullella Lucano