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Il conduttore non puo` autoridursi il canone in presenza di un controcredito

Con ordinanza n. 6850 del 7 maggi 2012, la Cassazione ha ribadito come non sia mai consentito al conduttore di un immobile concesso in locazione “autoridursi il canone per pretesi controcrediti” costituendo tale sua condotta “un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.

E ciò, a prescindere dalla carenza di prova della sussistenza dei presupposti del vantato controcredito, anche per la non configurabilità di una condotta di non contestazione da parte del locatore.