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Apprendistato e piano formativo: come procedere?

Quesito:Piano formativo

Del: 18 maggio 2012

Quesito

Un'azienda ha assunto un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante in data 14/05/2012. In Veneto Lavoro non c'è la possibilità di scelta del piano formativo e l'azienda si avvale della formazione esterna.

Come deve procedere?

Deve comunque essere redatto un piano formativo entro i 30 giorni dalla data di assunzione anche se l'azienda si avvale della formazione esterna?

E se intende erogare la formazione esclusivamente aziendale quale procedura deve seguire? Deve comunicarlo a qualche ente o è sufficiente compilare il piano formativo?

Per quanto riguarda gli apprendisti assunti dal 01/05/2011 al 25/04/2012, un'azienda ha i requisiti per la formazione esclusivamente aziendale ed abbiamo inviato la comunicazione tramite il sito apprendiveneto.

L'azienda ha redatto il piano formativo. Deve fare ulteriori comunicazioni?

Risposta

1)

La Legge richiede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale indica i contenti della formazione da impartire nel corso dell’apprendistato e deve essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva

il contratto di apprendistato si perfeziona con la predisposizione del piano

formativo nei termini indicati dalla legge ed esso deve essere coerente con le disposizioni previste

dal contratto collettivo

Pertanto il piano formativo individuale va sempre redatto.


2)

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato stipulati dal 01/05/2011 al 25/04/2012 l’allegato A del DGR n. 525 del 3.4.2012 afferma:

in caso di apprendistato professionalizzante con formazione interna all’azienda (di cui

all’art. 49 D.lgs. 276/03 comma 5 ter), qualora si intenda procedere con la formazione

esclusivamente aziendale e si possegga la capacità formativa secondo i requisiti previsti dal

proprio CCNL applicato o secondo i requisiti regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007, è

necessario completare la “Dichiarazione di capacità formativa semplificata” e confermare di

possedere la capacità formativa interna;

4. i termini per completare le procedure di cui al precedente punto 3., in analogia con quanto previsto

dal art. 2 c. 1 lett. b del D. Lgs n. 167/2011 testo unico dell’apprendistato, sono i seguenti:

·30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per le assunzioni

precedenti tale data,

·30 giorni dalla data di assunzione per i contratti successivi alla data di pubblicazione del

presente provvedimento;



LINK

//www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/tabid/558/Default.aspx

//www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/tabid/578/Default.aspx