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Le garanzie dello statuto del contribuente valide solo per i soggetti accertati

Con la sentenza numero 9108, depositata in data 6 giugno 2012, la Corte di Cassazione puntualizza che le garanzie previste dallo Statuto del contribuente sull’attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza valgono solo per il contribuente nei cui confronti è svolta l'ispezione e non anche a favore dei propri clienti o fornitori. Pertanto, se dall’attività di accertamento svolta sulla società cliente dell’azienda si attesta l’esistenza di fatture false, l'avviso di accertamento emesso ai danni dell'azienda fornitrice deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche se, appunto, emesso sulla base di una verifica fatta presso terzi.

Si legge nella pronuncia di legittimità che “nessun pregiudizio al diritto di difesa subisce, peraltro, il terzo che dai documenti acquisiti nel corso della verifica risulti avere intrattenuto rapporti commerciali con il contribuente verificato, tenuto conto da un lato che l'utilizzo di dati, documenti ed informative acquisite presso terzi ai fini dell'attività di accertamento di ufficio o in rettifica è pienamente legittimo in quanto espressamente contemplata dagli artt. 32 e 33 dpr n. 600/73 e dagli artt. 51 e 52 dpr n. 633/72; dall'altro che il contribuente, nei cui confronti l'amministrazione finanziaria emetta avvisi di accertamento fondati in tutto od in parte sulla documentazione od informative acquisite presso terzi, è posto comunque in grado di esercitare in modo pieno e senza alcun limite il proprio diritto di difesa sia nella fase extragiudiziale con a richiesta di attivazione della autotutela, sia nella fase giudiziale con la opposizione all'atto impositivo avanti le commissioni tributarie”.

La precisazione della Corte assume particolare rilevanza laddove puntualizza che le norme dello Statuto del contribuente trovano piena collocazione nell’ambito dei rapporti tra contribuente accertato e Amministrazione finanziaria: la violazione delle garanzie previste in capo a soggetti terzi non oggetto di ispezione, dunque, non rende nullo l’atto di accertamento.