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Delibera condominiale annullabile e non nulla se cambiano le modalita` di pagamento

La Cassazione, con sentenza n. 10816 dell'11 maggio 2009, ha precisato che, poiche` la delibera condominiale con cui viene disposto che i pagamenti vengano convogliati sul conto corrente bancario non comporta una modificazione del riparto delle spese, bensi` unicamente la previsione di una particolare modalita` del loro pagamento, “la dedotta insufficienza alla sua approvazione del numero di condomini presenti nell'assemblea non costituisce un motivo di nullita` della delibera, ma di eventuale annullamento, che andava fatto valere nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c.”

Per questo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da un condomino che si era opposto il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una somma per consumi in eccedenza di acqua, in favore del condominio e sulla base della delibera di riparto delle spese adottata dall'Assemblea del condominio in sua assenza.