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Locazione commerciale. recesso del conduttore con indicazione dei gravi motivi


Con sentenza n. 549 del 16 gennaio 2012, la Corte i cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una srl conduttrice di un immobile ad uso commerciale avverso la decisione con cui era stata rigettata la sua opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti relativi ai mesi per i quali la stessa riteneva di non dover più nulla in considerazione dell’invio di lettera di recesso dalla locazione.

Secondo i giudici di merito, prima, e la Suprema corte, poi, tale comunicazione era stata tuttavia inidonea a legittimare il recesso in considerazione del fatto che la stessa non conteneva l’indicazione dei gravi motivi a sostegno dell’iniziativa della società. In ogni caso – continua la Corte - “il giudizio di genericità della indicazione dei gravi motivi costituisce indubbiamente una valutazione di merito, logicamente motivata, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità”.


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