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Consulta: ok all’istanza di risarcimento all’assicurazione a mezzo di raccomandata

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 3 maggio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all’articolo 145, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, nella parte in cui subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Secondo la Consulta, in particolare, la richiesta all'assicurazione per via stragiudiziale del risarcimento danni da incidente stradale deve ritenersi legittima e non contraria ai disposti di livello costituzionale.

Ed infatti – spiega la Corte - la ratio della disposizione è “di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore”.