Sei in: Altro

Equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo fallimentare


Con ordinanza n. 12936 del 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Lecce aveva rigettato la domanda del medesimo volta a conseguire l'equo indennizzo previsto dalla legge Pinto in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare promossa su sua istanza che era durata da ben 17 anni.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le doglianza del ricorrente ricordando come ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole, si debba far riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Inoltre – spiega la Corte - in tema di irragionevole durata di una procedura fallimentare, “non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali”.

Nel caso in esame, tuttavia, la decisione dei giudici di merito non poteva ritenersi conforme ai parametri della Corte Europea, in quanto l'organo giudicante, senza provvedere ad indicare con precisione quale fosse la durata ragionevole del processo in questione, aveva ritenuto che la procedura fallimentare in questione, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, non si fosse protratta oltre il termine ragionevole.

www.studiogiammarrusti.it