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Nuove nomine prima del voto possono alterare i risultati elettorali del consiglio dell'ordine


La Corte di cassazione, con sentenza n. 19203 depositata lo scorso 21 settembre 2011, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da tre commercialisti avverso il provvedimento con cui il Cndcec aveva ritenuto inammissibile il reclamo dagli stessi avanzato contro l'elezione del Consiglio dell'ordine e basato sull'assunto che il relativo presidente, poco prima del voto, aveva provveduto, con atto unilaterale, alla nomina e alla cancellazione di alcuni commercialisti, alterando – a detta degli stessi – i risultati elettorali.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso dei tre sottolineando come, nella specie, i professionisti avessero impugnato le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo disposte dal presidente scaduto “non perché ne contestino i presupposti (al che non sarebbero legittimati, ex art. 37 dlgs n. 134 del 2005) ma solo in quanto assumono che in tal modo sarebbero stati alterati i risultati elettorali”.

Era, pertanto, da ritenere erronea la pronuncia di inammissibilità del reclamo adottata, in proposito, dal Consiglio nazionale di categoria.

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