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Consulenza del lavoro, attivita' riservata dalla legge 12/79

COMUNICATO

La recente sentenza della Cassazione n. 3640 del 13/2/09, mette la parola fine alla nota controversia che ha visto contrapposti l’ANCL e la società di software Inaz paghe. In realtà la vicenda era finita molto tempo prima di tale pronuncia, con un accordo transattivo raggiunto fra le parti.

Appare interessante precisare, però, un aspetto molto delicato della vicenda che non ha trovato riscontro nella sentenza in questione.

Uno dei motivi del ricorso dell’ANCL era incentrato sulla illegittimità dell’offerta a suo tempo propagandata dall’INAZ paghe, sulla considerazione che fosse in palese contrasto con l’art. 1 della legge 12/79. Tale offerta infatti, secondo la tesi dell’ANCL, era così estesa da ricomprendere anche dei veri propri servizi di consulenza del lavoro. Veniva così violata la riserva di legge che impone alle aziende che vogliono esternalizzare la gestione degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, di affidare gli stessi esclusivamente ai consulenti del lavoro ed agli altri professionisti di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge 12/79.

Questo principio non è stato minimamente scalfito dalla sentenza della Cassazione in argomento. La Suprema Corte, infatti, non entra nel merito della questione, affermando che l’associazione avrebbe dovuto agire nelle sedi competenti per far valere tale motivo (giudice ordinario o Autorità Garante della Concorrenza). Oggetto del giudizio era accertare se le iniziative di boicottaggio dell’associazione fossero state o meno discriminanti e quindi se avessero violato o meno le norme antitrust.

Rimane confermato, pertanto, il principio affermato dalla legge 12/79, consacrato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3.3.99, e più volte ribadito anche dalle circolari del Ministero del lavoro, fino al vademecum sul Libro Unico: ai CED, sotto qualsiasi forma organizzati, e previa assistenza di un consulente del lavoro , è concesso solo la mera attività di calcolo e stampa.

Ciò posto, pur nel rispetto del giudicato in questione, va evidenziata l’inefficacia sostanziale della sentenza che non sviluppa effetti di sorta a carico dell’Ancl.

Roma, 24 febbraio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE ANCL

( Francesco Longobardi)