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Lavoro accessorio ammesso anche nel terziario e nei settori della distribuzione e servizi

È stata proposta istanza di interpello al ministero del Lavoro per conoscere la possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio (art, 70 e seguenti del Dlgs n. 276/2003). Il Dicastero ha risposto con la nota n. 42 del 14 dicembre 2010. Nel documento di prassi si legge che con riguardo ai settori di attività tassativamente elencati da Confocommercio nell’istanza, il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo. Dunque, le imprese del settore terziario, della distribuzione e del commercio possono ricorrere a tale tipologia contrattuale a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta, purché entro il limite massimo di 5mila euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente. Non esistono limitazioni neanche per le attività di giardinaggio, lavori domestici, pulizia e manutenzione, attività svolte nell’ambito di manifestazioni sportive eccetera. L’interpello 42/2010 conclude che valgono solo i limiti di compenso del lavoratore accessorio, nonché il divieto di utilizzo di questo strumento nei confronti di lavoratori part-time da parte della medesima impresa presso cui i lavoratori risultino occupati a tempo parziale. www.studiogiammarrusti.it