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Lo scippo in itinere coperto dall’inail

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11545 depositata il 10 luglio 2012, chiarisce, ribaltando la decisione dei giudici di merito (che avevano stabilito che la coincidenza cronologica e topografica non aveva nessun nesso eziologico con l’esecuzione della prestazione lavorativa), che è da ritenere incidente in itinere l’eventuale scippo subito dal lavoratore durante il tragitto dal lavoro a casa.

Pertanto, la circostanza dello scippo “in itinere” subito dal dipendente, che aveva provocato delle lesioni, è da risarcire.

Per la Corte l'infortunio in itinere, ossia durante il percorso casa-ufficio, è da indennizzare anche quando derivato da eventi dannosi imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, “atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa”: unico limite è il rischio elettivo, che si realizza quando il lavoratore si comporta in maniera abnorme, volontaria o arbitraria.