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Il reato di evasione cancellato dall'adesione con accertamento


La sentenza della Corte di Cassazione n. 5640, del 14 febbraio 2012, stabilisce che se l'imposta accertata scende al di sotto della soglia di punibilità, a seguito del consenso del contribuente all'accertamento con adesione o a concordato fiscale, viene meno l'accusa di evasione.

Inoltre: il giudizio penale non è soggetto a vincoli rispetto all'esito del giudizio tributario, ma può discostarsi dall'imposta stabilita da quest'ultimo solo provvedendo ad accertamenti e dimostrando l'esistenza di elementi tali da confermare il valore iniziale dell'imposta richiesta e quindi i reati associati. In caso contrario, deve uniformarsi a quanto concordato dalle parti del rapporto.

Il caso riguarda un contribuente al quale erano stati sequestrati i beni per il valore dell'imposta evasa e che, dietro accertamento con adesione, vedeva cancellato il reato e il conseguente dissequestro dei beni, a seguito della definizione di un importo dell'imposta al di sotto della soglia di punibilità. Il ricorso alla Cassazione del Pm, che contestava la mancata considerazione dell'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, è stato respinto.



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