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Sul ring del contraddittorio

SUL RING DEL CONTRADDITTORIO


La circolare n. 4 dell`Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, che tratta di studi di settore e tutela del contribuente, punta l`accento sul contraddittorio come momento importante per superare le presunzioni matematico-statistiche su cui poggiano gli studi di settore e come possibile fonte di errore che infici la legittimita` dell`atto di accertamento. La circolare mette in luce la differenza tra "partecipazione" (presa dal procedimento amministrativo) e "contraddittorio" (proprio dell`ambito tributario). La partecipazione, detta anche "collaborativa" o "servente", deriva dall`esercizio di una facolta` dell`Amministrazione all`inizio del procedimento istruttorio di convocare il contribuente alla quale corrisponde l`obbligo del contribuente di collaborare pena l`irrogazione delle sanzioni. Invece, il contraddittorio, detto anche "partecipazione difensiva", e` un diritto del contribuente, contrapposto all`obbligo dell`amministrazione di porlo in condizione di intervenire nel procedimento tributario. Detto cio`, nella circolare viene evidenziato come la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio e, quindi, della fase propriamente difensiva, farebbe derivare dal procedimento un atto irrimediabilmente viziato di nullita`. Peraltro, si spiega che il contribuente che rifiuti il contraddittorio pensando di adire il giudice tributario avra` meno armi per contrattaccare l`atto di accertamento, poiche` la legittimita` dell`atto dal punto di vista della motivazione risulta irrobustita dalla circostanza che l`Ufficio abbia fondato l`atto soltanto sulle determinazioni alle quali e` giunto in solitudine "forzata". Fonte: Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 7 - Sul ring del contraddittorio - pagina a cura di Nocera