Sei in: Altro

770 con nuovi campi per la detassazione, attesa la versione definitiva

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate i modelli 770/2009, nelle due tipologie semplificato e ordinario, con le relative istruzioni.

Nel Modello 770 semplificato le novità riguardano in prevalenza la detassazione di straordinari e premi. Dati da indicare nei nuovi punti dal 77 a 80 del modello al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10% (che è poi la misura agevolativa, ma il lavoratore può anche rinunciarvi), l'importo corrispondente va indicato nel punto 78.

Tale campo, invece, non andrà valorizzato nei casi in cui il datore di lavoro (sostituto di imposta) non abbia praticato la tassazione agevolata ma l'ordinaria. In tale ipotesi, inoltre, l'importo dello straordinario e dei premi andrà sommato ai redditi indicati nel campo 1 del modello e nel campo 77; andrà barrato il punto 80 e nelle annotazioni andrà indicata la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto alla tassazione ordinaria.

Il punto 81 riguarda le prestazioni di lavoro straordinario effettuate da lavoratori addetti alla guida e dipendenti da imprese autorizzate al trasporto merci.

Infine, nei punti 81-bis e 81-septies vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per lavoro straordinario, supplementare (part-time) e per premi di produttività erogate da altri soggetti. Al riguardo, inoltre, il modello 770 prevede anche i punti 68-bis e 70-bis nei quali andranno indicati rispettivamente l'importo delle medesime somme che siano state però conguagliate dal sostituto d'imposta (che presenta la dichiarazione), nonché le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto.

È una modalità di compilazione questa, precisano le istruzioni, da seguire nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate da un precedente datore di lavoro a imposta sostitutiva e in sede di conguaglio (con il nuovo sostituto d'imposta che presenta la dichiarazione) vengano, per l'intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria.

Leggi la nuova bozza del modello e le istruzioni